Nuvola
IC SPINETOLI-MONSAMPOLO DEL TRONTO-ACQUAVIVA PICENA - APIC80600P

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Allo stato attuale non sono state irrogate sanzioni ai sensi dell'Art. 47, c. 1, del D.lgs. 33/2013.

 

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Questa sottosezione, ai sensi dell'Art. 47, c. 1, del D.lgs. 33/2013, è dedicata alla pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei seguenti dati degli organi di indirizzo politico-amministrativo: dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica.

L'art. 47 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 stabilisce che:

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

  2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.