AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Accesso civico
L'articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal Decreto legislativo 97/2016, ha introdotto due tipologie di accesso civico:
- l’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013)
- l’accesso civico generalizzato (FOIA) (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2016)
L’accesso civico semplice
Riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente. È esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
L’istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza (Dirigente Scolastico) mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto. In caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni ed i documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l’Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA: Freedom of information act)
Consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto dall’5bis del suddetto decreto legislativo.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso; non sono pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche. Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’’attività amministrativa.
La richiesta si può presentare all’ufficio che detiene i documenti.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti previsti dall’articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis, recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33., recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico”.
La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo ed inviandolo tramite posta elettronica.
Modulo Accesso Civico Generalizzato
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Il referente alla trasparenza dell’Istituzione Scolastica è:
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Chiara Cudini
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
PEC: apic824008@pec.istruzione.it
PEO: apic824008@istruzione.it