Nuvola
IC GANDINO - BGIC847002

Oneri informativi per cittadini e imprese

Dlgs 33/2013 -

Articolo 34 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con
il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 13 -Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

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• Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (Art.12, c. 1-bis del d.lgs. 33/2013)02-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive01-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Dlgs 33/2013 - Articolo 3401-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
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