AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Whistleblowing - Segnalazione illeciti
Whistleblowing - Segnalazione illeciti
Il Whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001.
Con il termine whistleblower si intende la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva Europea 2019/1937).
La vigente normativa vieta ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del segnalante.
È necessario che al momento della segnalazione, la persona segnalante abbia ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa. Le tutele previste per la persona segnalante non sono garantite e alla medesima è irrogata una sanzione disciplinare quando ne viene accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- Canale Interno (Ufficio scolastico regionale)
- Canale Esterno ANAC
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
ATTENZIONE: La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.
Come funziona il Canale Interno (Preferenziale)
In relazione alle segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione limitatamente alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna, è stata predisposta una piattaforma informatica raggiungibile al link https://whistleblowing.istruzioneer.it/ che consente di effettuare la segnalazione direttamente al RPCT e che garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia.
Registrando la segnalazione su questa applicazione si otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che verrà utilizzato per “dialogare” con RPCT in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. È necessario conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
- In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Procedimento gestione segnalazioni interne pervenute mediante piattaforma Whistleblowing
Cosa non rientra nel whistleblowing
- Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
- Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
- Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
- Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
- Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiano a che fare con la corruzione.
Aggiornato il 31/05/2025