Nuvola
I.I.S.S. "J.M.KEYNES" - BOIS00800D

Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

          D.L.gs 106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
           L. 183/2011
           "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012" (Semplificazione).

Link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva.