AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Bandi di concorso
Art. 19
Art. 19 - Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
Sezione non di pertinenza delle istituzioni scolastiche in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente attraverso graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da ciascuna scuola