Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA

Informazioni ambientali

Articolo 40 d.lgs. n. 33/2013 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

L’istituto non è proprietario degli ambienti in cui opera: i proprietari e manutentori delle strutture sono i rispettivi Comuni in cui sono ubicati, che si occupano di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, il cosiddetto Testo unico sicurezza sul lavoro, agli articoli 17, 28 e 29. Tale documento è finalizzato ad individuare le misure adeguate di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La sua redazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Non è previsto l'obbligo di pubblicazione del DVR, che viene conservato agli atti dell'Istituzione scolastica.