AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Dotazione organica
Articolo 16 , commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Si precisa che, per effetto dell’art. 2, comma 10 del Decreto-Legge 31/8/2013, convertito con la L. 125/2013, la prescrizione di cui all’Art. 60, comma 2 del D.L.vo 165/2001, si applica alle amministrazioni censite dall’ISTAT; nell’elenco del censimento ISTAT non figurano le istituzioni scolastiche che, per effetto della nota 2 in calce all’elenco del 24/7/2010, sono considerate unità locali appartenenti al MIUR.
La pagina contiene link alle pagine del sito in cui si pubblica l’organico docenti e personale ATA con individuazione di sede e ordine di scuola.
SCUOLE PRIMARIE
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Aggiornato il 31/07/2023