AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1 lett. d - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Tipo contatto | Contenuto |
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ISTITUTO - EMAIL | miic86900d@istruzione.it |
ISTITUTO - PEC | miic86900d@pec.istruzione.it |