Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI - NAIC868007

Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
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Codice di comportamento dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 16509-11-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Codice disciplinare personale scuola CCNL 2016-201809-11-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Opposizione utilizzo dei dati delle spese scolastiche e spese erogazioni liberali agli istituti scolastici sostenute da pago-in rete - pagopa anno di competenza 202326-02-2024REGISTRO PROTOCOLLO
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