Nuvola
Istituto Comprensivo di Rivergaro

Le pubblicazioni di questa sezione sono iniziate dal giorno 26/04/2017. Tutti i documenti antecedenti sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente fino al 25/04/2017.

La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).

Responsabile della trasparenza

Il responsabile è sempre il Dirigente Scolastico.

Note privacy

Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.

Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza, che è il Dirigente Scolastico.
 
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico
Recapito telefonico: +39 0522 585731
PEO: PCIC81600L@istruzione.it
PEC: PCIC81600L@pec.istruzione.it (indirizzo unico dell'istituto)
 

Istanza di Accesso civico

L’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Decreto Trasparenza”), intitolato "Accesso civico a dati e documenti", contiene le disposizioni qui sintetizzate (articoli e commi, ove non diversamente indicato, si rifericono sempre a questo decreto):
  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
 

Che cos'è l'Accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
 
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso Decreto 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
 

Come presentare l'Istanza di Accesso civico

  1. Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico;
  2. Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:
  • inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo PCIC81600L@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;
  • stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro, in via Roma, 17 - Rivergaro (PC), allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

  • Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325). La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:

    • a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
    • b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
    • c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

     

si allega modello richiesta di riesame appello potere sostitutivo

  • Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.
2 risultati
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Registro degli accessi I.C. di Rivergaro - I semestre 202310-08-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Modulo istanza accesso civico16-05-2017PUBBLICAZIONE ON-LINE
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