Amministrazione trasparente
Le pubblicazioni di questa sezione sono iniziate dal giorno 26/04/2017. Tutti i documenti antecedenti sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente fino al 25/04/2017.
La sezione denominata "Amministrazione trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di Livello 1 e Livello 2 all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013); le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Responsabile della trasparenza
Il responsabile è sempre il Dirigente Scolastico.
Note privacy
Si ricorda che il riutilizzo dei dati di cui è prevista la libera fruizione ribadita dal D. Lgs. 33/2013 è possibile solo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - Legge sulla Privacy); nei casi in cui il riutilizzo di tal dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato (ad esempio la Dirigenza dell'istituto) per la loro ripubblicazione.
Accesso civico
PEO: PCIC81600L@istruzione.it
PEC: PCIC81600L@pec.istruzione.it (indirizzo unico dell'istituto)
Istanza di Accesso civico
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.
- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.
Che cos'è l'Accesso civico
Come presentare l'Istanza di Accesso civico
- Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico;
- Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:
- inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo PCIC81600L@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;
- stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici dell'Istituto Comprensivo di Rivergaro, in via Roma, 17 - Rivergaro (PC), allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta
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Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325). La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:
- a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
- b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
- c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.
si allega modello richiesta di riesame appello potere sostitutivo
- Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).
Strumenti di tutela
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.