AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Archiviati
Personale non a tempo indeterminato
Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
• Gli incarichi di supplenza annuali (fino al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono conferiti dagli Uffici Scolastici Territoriali secondo le graduatorie provinciali e le disponibilità di organico.
• Le supplenze temporanee brevi (per malattia, maternità, infortunio, ecc.) sono conferite direttamente dalla scuola.