Nuvola
LICEO CLASSICO - PGPC09000R

Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

Come previsto dall’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al Codice disciplinare.


 Link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normativa.