AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti
- Attestazioni OIV o struttura analoga
Dlgs 33/2013 - Articolo 31, comma 1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione - Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
L’art. 31 del d. lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione) prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti degli OIV (o nuclei di valutazione), procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblichino, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.