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IC MARCO ULPIO TRAIANO - RMIC83600P

Accesso civico

 

Istanza di accesso civico (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) prevede:

  1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’accesso civico?

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito. 
L'istanza va presentata al Responsabile della Trasparenza, Dirigente Scolastico Prof. Franca Craizer.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

  • in allegato, via mail, all’indirizzo  rmic83600p@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando alla segreteria/protocollo dell’I.C. Marco Ulpio Traiano Via di Dragone,445-Roma il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Con Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 l’ANAC ha adottato le “Linee  recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”,

Pertanto, a decorrere dal 23 dicembre 2016., data stabilita dal legislatore, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di dare immediata applicazione al nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate. Nell’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato rientrano anche le istituzioni scolastiche ed educative, in forza dell’espresso richiamo all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., contenuto nell’art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97.

Titolare del potere sostitutivoattivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: 

Dirigente dell'AT Roma Dott.ssa Rosalia Spallino
rosalia.spallino.rm@istruzione.it

MODULI
Modulo accesso civico semplice

Modulo accesso civico generalizzato

Modulo accesso agli atti Legge n. 241


Aggiornato il 06/11/2024

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modulo accesso civico23-06-2016ALBO PRETORIO
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