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IC CAMPLI - TEIC82300G

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Accesso civico

Il processo legislativo in materia di accessibilità risponde alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  – D.Lgs. 33/2013    
 
Dove rivolgersi: in segreteria con richiesta rivolta al Dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza 
Tel: 0861553120
Email: teic82300g@istruzione.it  –  teic82300g@pec.istruzione.it 

Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Termini di conclusione del procedimento: 
30 giorni dall'istanza di accesso
Documentazione:
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica agli indirizzi: teic82300g@istruzione.it   e  teic82300g@pec.istruzione.it 
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: I.C. Campli – Via P. Riccitelli 25  – 64012 Sant0'Onofrio di Campli (TE)
  • direttamente presso l’ ufficio relazioni con il pubblico.

 Modulistica:
Modulo richiesta accesso civico scuola (scaricabile qui) 

Descrizione del procedimento: Le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente scolastico per le scuole); il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni, dando comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine dei 30 giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.  Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Responsabile della trasparenza:
Dott.ssa  Antonietta Di Taranto   

Linee Guida ANAC accesso.civico 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – D.Lgs. 97/2016 
Descrizione del procedimento:
 Il d.lgs 97/2016 opera il “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e innova profondamente il diritto di accesso civico già introdotto dal D.Lgs 33/2013 (che viene definito diritto di accesso civico semplice) affiancando una nuova fattispecie che è il diritto di accesso generalizzato. 
L’accesso civico generalizzato
 prevede il diritto da parte di un qualunque cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli di cui è previsto l’obbligo di pubblicazione.   

2 risultati
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Registro Accessi agli atti - Pubblicazione su A.T.29-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
Moduli accesso civico semplice e generalizzato05-10-2021REGISTRO PROTOCOLLO
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