Nuvola
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA - TRIC815008

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 DEL D.L.vo 33/2003, LE INFORMAZIONI E GLI ATTI CONTENUTI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, AL TERMINE DELLA DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO, SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE DENOMINATA “ARCHIVIO”.


Personale non a tempo indeterminato

Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Considerato che, nelle scuole, gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti, non viene effettuata la pubblicazione di cui all’Art. 17 del D.L.vo 33/2013.