AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 2 DEL D.L.vo 33/2003, LE INFORMAZIONI E GLI ATTI CONTENUTI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, AL TERMINE DELLA DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO, SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE DENOMINATA “ARCHIVIO”.
Organi di revisione amministrativa e contabile
Dlgs 33/2013 - Articolo 31, comma 1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.