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Accesso civico
Il diritto di accesso civico consente alla cittadinanza di conoscere i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a parte eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).
In particolare, esistono due tipi di accesso civico, di cui di seguito si forniscono le definizioni:
1. “accesso civico semplice”: è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, ma che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale: l’amministrazione adempie pubblicando quanto omesso e dandone informazione alla persona richiedente (accesso ex art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016).
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, va presentata all'indirizzo e-mail veic825004@istruzione.it specificando “Accesso Civico Semplice” e indicando l’indirizzo e-mail per la risposta, l’eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e una descrizione sintetica della richiesta. L'Ufficio verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente della home page del sito www.icnievocinto.edu.it entro 30 giorni. Contestualmente comunicherà al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale al materiale di informazione richiesto secondo le procedure dell’accesso civico. Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati verrà indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
2. “accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, dall'inglese Freedom of Information Act): è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché a informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, fermo restando il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (es. privacy, segreto di stato, ecc.) e previo eventuale rimborso dei costi vivi e documentati per riproduzioni su supporti materiali (accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016)
E' possibile effettuare una richiesta di accesso civico cliccando sul link sottostante:
https://nuvola.madisoft.it/accesso-civico/VEIC825004/form/richiedi
- ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Accesso agli atti): richiesta motivata di documenti, detenuti dall'Amministrazione, da parte di chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ricercati
- REGISTRO DEGLI ACCESSI: elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma (civico semplice, civico generalizzato e ai documenti amministrativi) e il relativo esito: