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ISTITUTO COMPRENSIVO "CISCATO" MALO - VIIC80800N
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Accesso civico

Accesso Civico Documenti e Dati prodotti o detenuti dall’Istituto - Registro Accessi

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

 

Accesso civico semplice art. 5 c. , d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civicoè gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Istituto tramite:

- posta ordinaria all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Ciscato" - Via marano, 53 - 36034 Malo (VI)

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: ​viic880800n@istruzione.it

- posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: ​viic80800n@pec.istruzione.it

- al link Richiesta accesso-civico

 

L’oggetto dell’accesso civico

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Istituto Comprensivo, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

 

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, provvede alla pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In base alle modifiche introdotte da D.lgs. 97/2016 non è prevista la presentazione di eventuale riesame della richiesta al titolare del potere sostitutivo.

 

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

I Responsabili

Il Responsabile della trasparenza è il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto.

 

FOIA (Freedom of Information Act)

Accesso civico generalizzato art. 5 c. 2, D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico (il cui modulo è disponibile al seguente LINK) è gratuita,  salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. Per i rimborsi vengono applicati i costi e le modalità stabiliti dal regolamento per l’accesso agli atti amministrativi in vigore. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Istituto tramite:

- posta ordinaria all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Ciscato" - Via marano, 53 - 36034 Malo (VI)

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: ​viic880800n@istruzione.it

- posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: ​viic80800n@pec.istruzione.it

- al link Richiesta accesso-civico

 

L’oggetto dell’accesso civico generalizzato

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza dell’Istituto

 

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

 

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

I Responsabili

Il Responsabile dell’accesso di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto.

Nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT per le istituzioni scolastiche della regione Veneto all’indirizzo e-mail: direzione-veneto@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 

Registro delle richieste di accesso

L'elenco delle richieste di accesso è disponibile al link: Registro richieste accesso civico