I.C. G. Perlasca  
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Protocollo come da segnatura  
Il regolamento che segue è stato aggiornato al D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs 31  
dicembre 2024, n. 209 e alla LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano  
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, per quanto applicabili  
limitatamente alle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 225, comma 8 del  
D. Lgs. 36/2023 , nonché alle procedure previste dal nuovo Mepa.  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
CONTENENTE I CRITERI ED I LIMITI PER  
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;  
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI  
Delibera n. 47 del 14/05/2025  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTE le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs.  
112/98 e dal DPR 275/99;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio  
2015, n. 107";  
VISTA la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 con orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto  
2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della  
Legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTE le “Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici  
(D. Lgs 36/2023) – contenute nel “Quaderno N° 1” pubblicato dal ministero dell’istruzione e del  
merito, nell’attuale versione aggiornata;  
VISTO l’art. 5 del D.L. 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione  
per le imprese e per la Pubblica Amministrazione” , per quanto applicabili ;  
VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge  
31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle  
procedure;  
VISTO l’art. 225 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Disposizioni transitorie e di  
coordinamento”;  
VISTO l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale “ Prima dell’avvio delle procedure  
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto,  
adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte. ”;  
VISTO il D.I. 326/95 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle  
iniziative di formazione”;  
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97  
“Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.”;  
DELIBERA  
il seguente Regolamento:  
TITOLO I  
PRINCIPI DI APPLICAZIONE  
Art. 1  
Principi  
L’Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, ha piena  
capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.I. 129/2018, dalla  
normativa vigente e dal presente Regolamento. L’attività negoziale si ispira ai principi generali  
definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al principio  
del risultato, perseguendo il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la  
massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nonché ai principi di  
legalità, trasparenza e concorrenza, oltre che ai principi della fiducia, dell’accesso al mercato, di  
buona fede e tutela dell’affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione  
amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell’equilibrio contrattuale.  
TITOLO II  
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
Art. 2  
Limiti e poteri dell’attività negoziale  
Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F e del  
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’art.  
45 del D.I. 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e  
pubblicità dell’azione amministrativa.  
Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alle determinazioni da parte del Dirigente  
Scolastico per le attività negoziali relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo  
superiore a €10000 (IVA esclusa), secondo quanto disposto dall’art. 45 del D.I. 129/2018 e dal  
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relative previsioni di attuazione.  
Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al DSGA o ad  
uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25 D. Lgs. 165/2001.  
È vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. 62/05.  
È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico  
previsto dall’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (cd.  
frazionamento artificioso).  
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato  
sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA e tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi  
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei  
documenti delle procedure di affidamento.  
Art.3  
Autonomia negoziale  
Alla luce dell’art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto stabilisce che, per gli  
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a €10000 (IVA esclusa), il  
Dirigente scolastico gode di autonomia negoziale. Per gli affidamenti superiori al predetto importo,  
spetta al Consiglio di Istituto la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per  
lo svolgimento delle attività negoziali, secondo quanto previsto dall’art. 45, comma 2 del D.I.  
129/2018. Con riferimento invece alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti  
investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,  
nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea troveranno  
applicazione le deroghe previste dalle disposizioni normative speciali vigenti al momento  
dell’impegno di spesa, anche se più restrittive rispetto alle soglie di autonomia previste dal presente  
regolamento.  
Art.4  
Procedure di affidamento  
Le Istituzioni scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da  
seguire in relazione agli importi finanziari ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,  
ovvero:  
1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000 (IVA esclusa), anche senza  
consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di  
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche  
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;  
2. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e  
l'attività di progettazione, di importo inferiore a €140.000 (IVA esclusa), anche senza  
consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di  
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche  
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;  
3. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori  
economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, per i lavori di importo superiore a €150.000 (IVA esclusa) e inferiore a  
1 milione di euro (IVA esclusa);  
4. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici,  
ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  
economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e fino  
alle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle  
procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;  
5. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori  
economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a €140.000 (IVA  
esclusa) e fino alle soglie di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023.  
Nel rispetto dell’art.49 del D.Lgs. 36/2023 gli affidamenti avverranno in conformità al principio di  
rotazione, in applicazione del quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al  
contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa  
rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello  
stesso settore di servizi.  
Ai sensi dell’art.49, comma 4, del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs.209/2024 , il  
contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto qualora vi siano esigenze  
motivate con riferimento alle seguenti condizioni, se presenti tutte contemporaneamente:  
particolare struttura del mercato;  
effettiva assenza di alternative;  
verifica accurata esecuzione del precedente contratto.  
È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti  
diretti di importo inferiore a €5000,00 IVA esclusa.  
In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative,  
nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato  
quale affidatario diretto.  
(Nota bene: EVENTUALE: è facoltà della Stazione appaltante determinare le fase di valore  
economico; pertanto, eliminare il seguente periodo se non necessario oppure modificare gli importi  
di seguito indicati)  
Ai sensi dell’art. 49, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 vengono determinate le seguenti fasce di valore  
economico:  
Fascia n. 1 - fino a €10000 +IVA;  
Fascia n. 2 - superiore a €10000 +IVA e fino a €40000 +IVA;  
Fascia n. 3 - superiore a €40000+IVA e fino a €140.000,00 +IVA;  
il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo  
quanto previsto dall’art 49, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023.  
Ai fini dell'individuazione del settore merceologico si terrà conto delle prime quattro cifre contenute  
nel codice CPV relativo ai beni che si intendono acquisire.  
Art. 5  
Strumenti di acquisizione  
L’Istituzione scolastica si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di acquisti tramite le  
piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra le quali rientrano anche gli strumenti di  
acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A, osservando il seguente ordine:  
1. utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria  
merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica  
categoria merceologica richiesta e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (art. 1, comma  
449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  
2. in assenza di convenzioni quadro attive presenti su CONSIP S.p.A. ovvero in presenza di  
convenzioni, giudicate inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l’Istituzione Scolastica  
può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  
altro strumento di CONSIP S.p.A. In caso di convenzioni giudicate inidonee per mancanza  
di caratteristiche essenziali, ai sensi dell’art.1 comma 510 della Legge di stabilità 2016,  
l’Istituzione scolastica può procedere ad acquistare autonomamente la fornitura solo a  
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice  
amministrativo (Dirigente Scolastico) e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei  
Conti. Le “caratteristiche essenziali” dovranno essere verificate alla luce dei decreti che il  
MEF pubblica annualmente e nei quali vengono definite le caratteristiche essenziali delle  
prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip. Tuttavia, l’Istituzione scolastica,  
per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e fino al 31 dicembre 2024, in  
via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà utilizzare  
l’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP  
dell’Autorità, così come previsto dal Comunicato ANAC del 28 giugno 2024 che ha  
prorogato il termine al 30 settembre 2024 precedentemente previsto dal Comunicato ANAC  
del 10 GENNAIO 2024. Resta inteso che per la categoria merceologica relativa ai beni e  
servizi informatici e di connettività, l’Istituzione Scolastica utilizzerà in via esclusiva gli  
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A.  
(convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti  
aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512).  
3. Se il prodotto o servizio è reperibile nei cataloghi MEPA, l’Istituzione Scolastica, per  
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quello indicato  
all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 procederà con le seguenti modalità di  
acquisto:  
1. Acquisto da catalogo : attraverso questa modalità la pubblica amministrazione  
acquista beni e servizi presenti nel catalogo MePA. I fornitori che offrono i beni e i  
servizi presenti nel predetto catalogo sono o aggiudicatari di Convenzioni e Accordi  
Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A. Nel primo caso l’ordine  
rappresenta il contratto attuativo degli impegni già assunti in precedenza dal  
fornitore aggiudicatario ed è efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni  
generali per l’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli; nel secondo caso il  
contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui l’ordine, dopo essere stato  
sottoscritto e inviato dall’amministrazione tramite il Portale, viene accettato dal  
fornitore.  
2. Trattativa Diretta MePA : è una modalità di acquisto che consente di procedere ad  
un affidamento diretto, con la possibilità di negoziare con un unico O.E.  
3. Confronto di Preventivi (CP) : è una modalità di negoziazione sul MePA,  
attraverso cui le amministrazioni possono invitare operatori economici all’interno del  
Mercato elettronico a presentare un’offerta e l’oggetto della negoziazione può essere  
una sola categoria di beni o servizi. Con tale modalità si può acquistare un unico  
lotto acquisendo il relativo CIG.  
4. Per l’affidamento di servizi e forniture il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui  
all’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 , ossia pari ad € 140.000, e fino alle soglie  
di rilevanza europea di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 (allo stato, pari ad € 143.000),  
nonché per l’affidamento di lavori il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui  
all’art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, ossia pari ad € 150.000,00 (IVA esclusa),  
e fino alle soglie comunitarie in vigore (allo stato, pari ad € 5.538.000), l’Istituzione  
Scolastica procederà ad effettuare una procedura negoziata senza bando, secondo quanto  
previsto dall’art. 4, c.1, punti 3, 4 e 5 del presente regolamento sensi dell’art. con le seguenti  
modalità di acquisto:  
1. Richiesta di Offerta SEMPLICE (RDO SEMPLICE): è una delle due modalità di  
gara presenti sul MePA che ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata con il  
criterio del minor prezzo. Può essere inviata a uno o più operatori economici, ma può  
anche essere resa in modalità “aperta” e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o  
servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione  
e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa e all’offerta  
economica.  
2. Richiesta di Offerta EVOLUTA (RDO EVOLUTA): a differenza della RDO  
SEMPLICE, la RDO EVOLUTA può essere riferita sia ad un lotto unico che a più  
lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi) e il criterio di aggiudicazione può  
essere sia quello del minor prezzo che quello dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa. Anche la RDO EVOLUTA può essere inviata a uno o più operatori  
economici o anche essere resa in modalità “aperta” e quindi rivolta a tutti i fornitori  
del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di  
aggiudicazione e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa,  
tecnica e all’offerta economica.  
Art. 6  
Adempimenti preliminari  
Per tutte le procedure di affidamento di un appalto o di una concessione, a prescindere dal valore  
dell’affidamento, l’Istituzione scolastica acquisirà il CIG (Codice Identificativo Gara) e/o gestirà gli  
adempimenti relativi alle stesse utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate  
attraverso l’interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP, fermo restando che, per le procedure i  
cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31  
dicembre 2023 sarà utilizzato il sistema Simog sino alla sua dismissione.  
Inoltre, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e fino a dismissione di tale  
modalità l’Istituzione scolastica, in via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso  
alle PAD, potrà acquisire il CIG utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla  
piattaforma contratti pubblici - PCP dell’Autorità, così come previsto dalle disposizioni ANAC.  
L’Istituzione scolastica, ove previsto, acquisisce il CUP (Codice Unico di Progetto) e predispone il  
DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), se necessario.  
Art. 7  
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)  
Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione soggetta al codice dei  
contratti pubblici, l’Istituzione scolastica, con atto formale del Dirigente scolastico, individua un  
RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.  
Il RUP svolge i compiti indicati nell’art.5, ed è individuato a norma dall’art. 15, c. 2, del D. Lgs.  
36/2023, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente  
concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in  
possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali  
adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e  
delle relative mansioni; in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso  
dei requisiti di cui all'allegato I.2, resta ferma la possibilità per l’Istituto Scolastico di nominare il  
RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.  
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP  
nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità  
organizzativa competente per l’intervento.  
Il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli  
obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2 del D. Lgs.  
36/2023 , o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.  
Ferma restando l’unicità del Responsabile del progetto (RUP), l’Istituto Scolastico ai sensi  
dell’art.15, comma 4, D.lgs. 36/2023 può individuare modelli organizzativi che prevedano la  
nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed  
esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative  
responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di  
supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.  
Art. 8  
Decisione di contrarre  
Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di procedere all’affidamento di un lavoro, un servizio  
o una fornitura, provvede a seconda delle esigenze:  
all’emanazione di un decreto per l’avvio della procedura;  
all’emanazione di una decisione di contrarre in forma semplificata ai sensi dell’art. 17 del  
D.Lgs 36/2023.  
Il decreto di avvio della procedura - deve contenere quali elementi essenziali:  
la definizione della procedura da adottare;  
la volontà e motivazione a contrarre;  
l’ammontare dell’appalto;  
i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione delle offerte;  
l’individuazione del RUP.  
La decisione di contrarre deve contenere quali elementi essenziali:  
l’oggetto dell’affidamento;  
l’importo;  
il contraente;  
le ragioni della scelta del fornitore;  
il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-  
professionali ove richiesti.  
Art. 9  
Indagini di mercato  
Prima dell’avvio della procedura di affidamento, l’Istituzione Scolastica potrà svolgere  
consultazioni preliminari di mercato che hanno carattere informale nel caso di affidamento diretto,  
ferma restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende  
acquistare.  
Tale attività può essere svolta tramite l’acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di  
cataloghi (anche del MePA), la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per  
commesse identiche o analoghe, l’analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni con  
riferimento alla procedura di cui all’art. 5, comma 3, lettere a) e b) del presente Regolamento anche  
attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (manifestazione di interesse) o  
procedure telematiche offerte dal MePA.  
Art. 10  
Confronto competitivo per le procedure negoziate  
Con riferimento alla procedura di cui all’art. 5, comma 3, lettere a) e b) del presente Regolamento,  
qualora l’Istituzione Scolastica volesse effettuare una procedura negoziata, procederà ad effettuare  
un’indagine di mercato conformemente all’art. 9 del presente regolamento. Nel caso di appalti  
particolarmente complessi, se l’amministrazione decidesse di effettuare una manifestazione di  
interesse, secondo quanto disposto dall’Allegato II.1 D.lgs. 36/2023 pubblicherà, un avviso sul  
proprio sito Internet e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, che resterà  
affisso per un periodo minimo di 15 giorni. Per motivate ragioni di urgenza il termine di  
pubblicazione potrà essere ridotto a non meno di 5 giorni.  
L’avviso indicherà l’oggetto e il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del futuro contratto,  
i requisiti di cui al Capo II e Capo III del D.lgs. 36/2023 nonché gli altri requisiti di partecipazione  
alla gara, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati  
alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la  
stazione appaltante.  
Qualora a seguito di indagine di mercato dovesse pervenire un numero esageratamente alto di  
operatori economici, l’Istituzione scolastica, nel rispetto delle indicazioni contenute nel codice dei  
contratti pubblici, può prevedere di limitare il numero massimo di operatori da invitare, indicando  
nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato i criteri che utilizzerà per la scelta degli operatori.  
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura  
del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi la lettera di invito con invio simultaneo.  
L’Istituzione scolastica indicherà nel decreto di avvio della procedura il criterio di aggiudicazione  
dell’affidamento, la procedura di valutazione che sarà adottata e i criteri di valutazione che saranno  
applicati.  
Successivamente si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore economico,  
individuato come miglior offerente ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 36/2023.  
Art. 11  
Motivi di esclusione e controlli  
Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di  
un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.  
Nei confronti dell’aggiudicatario saranno effettuati i controlli:  
1. ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro  
40.000, con le modalità di seguito specificate:  
1. nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di  
importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione  
sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di  
qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo  
sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con  
apposito atto emanato dai competenti organi dell’Amministrazione scolastica e che  
costituisce parte integrante del presente Regolamento;  
2. quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti  
generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del  
contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione  
all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle  
procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo  
da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;  
2. ai sensi dell’ art. 99, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023, nel caso di affidamenti di importo  
superiore ad euro 40.000, i controlli saranno effettuati mediante consultazione del fascicolo  
virtuale dell’operatore economico, e in caso di malfunzionamento del predetto fascicolo,  
previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  
che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione, l’Istituzione  
Scolastica procede alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95,  
del Codice, nonchè alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli  
articoli 100 e 103, ove richiesti  
L’Istituto Scolastico procede alle seguenti verifiche:  
Strumento  
Modalità controllo  
Requisito da verificare  
Sentenza definitiva/Decreto di  
condanna irrevocabile per reati  
elencati da art.94, comma 1,  
lettere a)b)c)d)e)f)g)h)  
Certificato del Casellario  
Giudiziale  
acquisizione mediante FVOE  
Illecito professionale grave per  
accertata commissione dei reati  
di cui art.98, comma 3, lett. h)  
Art. 98, comma 3, lett. g)  
Contestata commissione di taluno  
dei reati consumati o tentati di  
cui all’art. 94, comma 1 del  
D.Lgs. n. 36/2023.  
Richiesta via PEC all’Ufficio  
del casellario giudiziale presso  
il Tribunale del luogo in cui  
risiede il soggetto  
Certificato carichi pendenti  
art. 94, comma 2 del Codice:  
insussistenza di ragioni di  
decadenza, di sospensione o di  
divieto previste dall'articolo 67  
del codice delle leggi antimafia e  
delle misure di prevenzione  
Comunicazione o informazione  
antimafia white list Prefettura  
sede legale impresa  
Banca Dati Nazionale  
Antimafia  
FVOE o in alternativa richiesta  
via PEC all’Ufficio del  
casellario giudiziale presso il  
Tribunale del luogo in cui ha  
sede la stazione appaltante  
art.94, comma 5, lett. a) -  
Sussistenza di sanzione  
interdittiva o altra sanzione che  
comporta il divieto di contrarre  
con la pubblica ammini-strazione  
Certificato dell’Anagrafe delle  
sanzioni amministrative  
art. 94, comma 5, lett. b)  
ottemperanza agli obblighi  
previsti dalla l. n. 68/1999 ovvero  
la non assoggettabilità alla  
normativa citata  
Richiesta via PEC all’ufficio  
competente del luogo in cui  
l’operatore economico ha la sua  
sede legale  
Certificato ex art. 17 della l. n.  
68/1999 ss.mm.ii.  
produzione al momento della  
presentazione domanda  
partecipazione/offerta  
copia rapporto situazione del  
personale  
art. 94, comma 5, lett. c) solo per  
procedure PNRR/PNC  
Art. 94, comma 5, lett. d)  
operatore economico sottoposto a  
liquidazione giudiziale o si trovi  
in stato di liquidazione coatta o di  
concordato preventivo o nei cui  
confronti sia in corso un  
Cerificato della Camera di  
Commercio  
FVOE  
procedimento l’accesso a una di  
tali procedure  
art. 94, comma 5, lett. e) ed f)  
false dichiarazioni o falsa  
documentazione nelle procedure  
di gara e negli affidamenti di  
subappalti  
Casellario informatico presso  
ANAC  
FVOE  
FVOE o in alternativa richiesta  
via PEC all’Agenzia delle  
Entrate del luogo in cui  
l’operatore economico ha la sua  
sede legale.  
art. 94, comma 6 violazioni gravi,  
definitivamente accertate , degli  
obblighi relativi al pagamento  
delle imposte e tasse  
Certificato di regolarità fiscale  
FVOE o in alternativa DURC  
On Line direttamente dal sito  
dell’INPS oppure dal sito  
dell’INAIL oppure dal sito  
art. 94, comma 6 Violazioni gravi,  
definitivamente e non  
definitivamente accertate , degli  
obblighi relativi al pagamento dei  
Documento unico di regolarità  
contributiva  
dell’istituto previdenziale  
contributi previdenziali  
competente  
art. 95, comma 1, lett. a) gravi  
infrazioni, debitamente accertate,  
alle norme in materia di salute,  
sicurezza sul lavoro, obblighi in  
materia ambientale sociale e del  
lavoro  
Casellario informatico presso  
ANAC  
FVOE  
Richiesta via PEC all’Agenzia  
delle Entrate del luogo in cui  
art. 95, comma 2 gravi violazioni  
non definitivamente accertate agli  
Certificato di regolarità fiscale  
l’operatore economico ha la sua obblighi relativi al pagamento di  
sede legale  
imposte e tasse  
Visura Camerale, Certificato  
Iscrizione Registro Imprese  
Art. 100, comma 1, lett. a)  
idoneità rpofessionale  
FVOE  
referenze bancarie rilasciate da  
Istituti di credito autorizzati  
oppure cifra d’affari risultante  
dalla CCIAA e dall’ Agenzia  
delle Entrate per persone  
fisiche e società di persone, dal  
patrimonio netto (per le società  
di capitali) come da CCIAA  
risultanze del FVOE o  
mediante certificazioni  
richieste all’operatore da  
produrre all’Amministrazione  
Art.100, comma 1, lett. b)  
capacità economica e finanziaria  
Art. 12  
Accesso agli atti e Pubblicazione  
L’Istituto Scolastico, ove le funzionalità risultino abilitate, assicura l’accesso agli atti delle  
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici in  
modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle  
piattaforme digitali utilizzate e secondo le regole tecniche e di funzionamento delle medesime  
piattaforme.  
I bandi, gli avvisi di pre-informazione, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, ai sensi dell’art. 95  
D.lgs. 36/2023, sono pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ANAC.  
I bandi, gli avvisi di pre-informazione, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati sono altresì  
pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico , nella sezione "Amministrazione  
trasparente", e sono accessibili mediante inserimento di un collegamento ipertestuale che rinvia ai  
dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. G li ulteriori dati e  
informazioni, complementari o aggiuntivi rispetto a quanto indicato dal Codice dei Contratti  
Pubblici, sono pubblicati in formato digitale sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico .  
Art. 13  
Stipula del contratto  
L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario/affidatario ed effettuati i controlli su di esso, nel  
rispetto dei termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, provvede alla stipula del contratto da  
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 36/2023.  
Il contratto redatto dall’Amministrazione conterrà i seguenti elementi:  
1. le condizioni di esecuzione;  
2. le modalità di pagamento;  
3. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;  
4. le eventuali garanzie a carico dell’esecutore;  
5. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;  
6. apposita clausola per la rescissione automatica nel caso in cui intervenga convenzione  
CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.  
In caso di lavori il contratto conterrà altresì:  
1. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;  
2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;  
3. il termine di ultimazione dei lavori.  
Potrà essere utilizzato il modello di stipula di contratto generato dalla piattaforma telematica  
Me.P.A. oppure un modello di contratto predisposto dall’Istituto Scolastico.  
La stipula del contratto dovrà avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti  
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  
82.  
Art. 14  
Informazione e pubblicazione  
Ai sensi dell’art. 48 del D.I. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a  
disposizione del Consiglio d’Istituto, sono pubblicati nel “Portale unico dei dati della scuola” e  
inseriti nel sito Internet dell’istituzione scolastica nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai  
contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo  
inerenti all'attività negoziale.  
Il D.S.G.A. provvede:  
1. alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui  
all'articolo 42 del D.I. 129/2018;  
2. alla pubblicazione dei contratti e delle convenzioni come previsto dall’art. 48 del D.I.  
129/2018.  
Art. 15  
Verifica delle forniture e prestazioni - collaudo  
Ai sensi dell’ art. 16 del D.I. n. 129/2018 i lavori, servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del  
presente Regolamento sono soggetti al previo accertamento della regolarità della relativa fornitura o  
esecuzione. Per i contratti soggetti alla disciplina del D.lgs. 36/2023 la verifica di conformità dei  
servizi e forniture è effettuata dal RUP o, qualora sia stato nominato, è effettuata dal direttore  
dell’esecuzione; per i contratti di lavori il collaudo è effettuato da collaudatori in possesso dei  
requisiti di moralità, competenza e professionalità rapportata alla tipologia e caratteristiche dei  
lavori, che sono scelti tra i dipendenti dell’Istituto Scolastico o tra i dipendenti di altre  
amministrazioni pubbliche.  
Ai sensi dell’art. 50, c. 7, del D. Lgs. 36/2023, per acquisti di lavori, servizi e forniture inferiori alla  
soglia individuata dall’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 è facoltà della istituzione scolastica sostituire il  
Certificato di collaudo o il Certificato di verifica di conformità con il Certificato di regolare  
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal  
direttore dell’esecuzione, se nominato.  
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.I. n. 129/2018, i mandati per il pagamento dei lavori, servizi e le  
forniture acquisiti nell’ambito del presente Regolamento devono essere emessi secondo quanto  
previsto dalla citata norma e, fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto  
dalla normativa vigente, sono firmati dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A.  
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.I. n. 129/2018, ogni mandato di pagamento deve essere corredato  
dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e dalle relative fatture.  
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.I. n. 129/2018 alle fatture relative ai lavori, servizi e le forniture  
acquisiti nell’ambito del presente Regolamento deve essere allegato ove previsto, il verbale di  
collaudo.  
Il pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione di regolare fattura elettronica e  
del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 4 e 5 del presente Regolamento.  
Art. 16  
Inventario dei beni  
Il DSGA iscrive ad inventario le categorie di beni previste all’art. 31 del D.I. 129/2018, nelle  
modalità dallo stesso regolate, di valore superiore a €200,00 IVA inclusa.  
Art. 17  
Cauzioni  
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50,  
comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo  
che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in  
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze  
che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre  
oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  
Per tutti gli affidamenti e concessioni l’Istituzione scolastica deve richiedere all’operatore  
economico la presentazione di una garanzia definitiva in conformità all’art. 117 del D. Lgs.  
36/2023. Ai sensi dell’art. 53, c.4 del D. Lgs. 36/2023, in casi debitamente motivati è facoltà della  
stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla  
Parte I del D. Lgs. 36/2023 (affidamenti diretti e procedure negoziate sottosoglia) oppure per i  
contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è  
pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.  
Alla garanzia provvisoria e definitiva di cui all’art. 52 del D.lgs. 36/2023 non si applicano le  
riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 della  
stessa legge.  
Negli affidamenti di importi superiori alle soglie individuate dall’art. 14 del D. Lgs. 36/2023,  
effettuati attraverso le modalità della procedura negoziata, le garanzie richieste saranno quelle  
previste dagli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023.  
La garanzia di cui all’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura  
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo  
garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del  
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici  
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico,  
senza necessità di nulla osta del committente.  
Art. 18  
Acquisizioni in regime di "infungibilità" e di "esclusività tecnica"  
Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei casi di  
seguito riportati:  
1. per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI SOFTWARE  
nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software,  
o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice  
sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della  
procedura, ovvero non garantisca l’adeguamento o implementazione della stessa in relazione  
a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte  
incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento  
aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l’aver predisposto la struttura della rete e degli  
apparati software ed hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;  
2. per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici ed  
organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione,  
risultino sproporzionati.  
Per costi “sproporzionati” si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli  
direttamente sostenuti dall’Istituzione Scolastica quali, indicativamente: formazione del personale,  
servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di  
attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo  
amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di  
procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed  
all’organizzazione dei servizi interessati.  
Art. 19  
Accordi di rete  
L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018, fermo restando l’obbligo di  
acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare  
procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a  
reti già esistenti a norma dell’art. 47 del D.I. 129/2018.  
Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-  
contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e  
servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente  
dell’Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo  
accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica  
Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le  
connesse responsabilità.  
Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della  
conclusione o dell’adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.  
Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi e le responsabilità del Dirigente Scolastico connesse  
all’applicazione delle disposizioni contenute nel D. I. 129/2018, nonché quelle relative alla  
disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.  
Art. 20  
Norme di rinvio e successiva modifica delle norme di riferimento  
Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non  
espressamente disciplinata dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs.  
36/2023 e le disposizioni di cui alla legge 241/1990.  
Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta  
applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.  
TITOLO III  
CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE  
CONTRATTUALI  
Art. 21  
Contratti di sponsorizzazione  
Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di  
sponsorizzazione.  
I contratti di sponsorizzazione indicati nel presente articolo non ricadono nell'ambito di  
applicazione del D.lgs. 36/2023, ed in particolare non presentano le caratteristiche indicate  
nell’art.174 del D.lgs. 36/2023 che definisce il partenariato pubblico-privato.  
Ai sensi dell’art 45, comma 2 lettera b) del D.I. 129/2018, si accorda preferenza a soggetti che, per  
finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e  
sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.  
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione  
educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.  
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della  
dignità scolastica e della morale comune.  
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti  
dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.  
Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle  
risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.  
Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della  
collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.  
Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del  
PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con  
gli esperti degli sponsor.  
Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.  
A titolo esemplificativo, non esclusivo, la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività  
svolte nella scuola:  
1. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del POF;  
2. giornalino dell’Istituto;  
3. sito web;  
4. progetti finalizzati e attività conto terzi;  
5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;  
6. manifestazioni, gare e concorsi.  
Art. 22  
Utilizzazione di locali appartenenti all’istituzione scolastica da parte di soggetti  
terzi  
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, dei genitori e degli insegnanti  
continua ad essere regolamentato in conformità al regolamento di istituto e alle convenzioni  
stipulate con gli EE.LL.  
I locali dell’Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o  
le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.  
I soggetti utilizzatori dei locali dell’Istituto assumono la custodia del bene e rispondono a norma di  
legge, nel contempo esentando l’Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) delle  
spese connesse con l'utilizzo.  
I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai  
locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata  
dell''utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.  
L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa  
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto  
assicurativo.  
Le modalità per la concessione di utilizzo dell''edificio scolastico saranno concordate con l'Ente  
proprietario, mediante accordi specifici.  
L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere  
concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta con la  
garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire  
sulla normale attività didattica.  
Art. 23  
Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di terzi  
L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato,  
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale  
allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e  
culturali a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità dell’Istituto  
e descritte nel PTOF.  
In tali circostanze il contratto, in particolare, dovrà provvedere:  
1. l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale  
assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico  
dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la  
posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente.  
2. la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il  
servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della  
scuola.  
3. per l'utilizzazione può essere richiesto un contributo, da concordare di volta in volta.  
Ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 possono essere stipulati contratti di  
sponsorizzazione del sito, nel rispetto dell’art. 45, comma 2 lettera b) del DI 129/2018 non ricadenti  
nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 36/2023.  
Art. 24  
Partecipazione a progetti internazionali  
Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio docenti o dell’articolazione del dipartimento,  
competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di  
partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’istituto dell’avvenuta autorizzazione  
e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell’apposito aggregato.  
Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati)  
relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di  
scambi internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio  
di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera i) DI 129/2018.  
Art. 25  
Durata del regolamento  
Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento  
approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente che lo rendano  
inapplicabile. Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente  
Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni  
normative nella specifica materia.  
Art. 26  
Disposizioni finali  
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti  
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con  
Delibera n. 130 del 07/02/2024 .  
Art. 27  
Pubblicità  
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione  
“Amministrazione trasparente” e Albo on line.  
I.C. G. Perlasca  
Via Poletti 65, 44122 Ferrara (FE) - Tel.: 0532765789  
E-mail: FEIC81200Q@istruzione.it - Pec: FEIC81200Q@pec.istruzione.it  
C.F.: 93076230387 - C.M.: FEIC81200Q Cod. univoco UFOAMV  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
RECANTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ’ E DEI  
CRITERI PER L’ESECUZIONE DEI CONTROLLI A  
CAMPIONE DI CUI ALL’ART. 52, COMMA 2, DEL D.LGS.  
N. 36/2023  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.  
827 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio  
2015, n. 107";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa";  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180),  
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici, come  
modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.lgs. 209/2024, e in particolare  
VISTI gli articoli: 15, 16,17, l’All. I.2;  
VISTO in particolare l’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, recante le “Soglie di  
rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti  
misti”;  
VISTO l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita “ In caso di affidamento diretto, l’atto di  
cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua  
scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-  
finanziaria e tecnico-professionale ”;  
VISTO in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale “le stazioni  
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  
alle soglie di cui all’ articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i  
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro,  
anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in  
possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali,  
anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;  
TENUTO CONTO c he la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs.  
36/2023 verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 e non  
automatiche di cui all’art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'  
articolo 100 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui  
all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché  
tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del  
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le  
banche dati delle pubbliche amministrazioni;  
CONSIDERATO altresì che le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 36/2023, sono  
tenute agli adempimenti di cui al comma 1, il quale dispone che “ Nelle procedure di affidamento di  
cui all’ articolo 50, comma 1, lettere a) e b) , di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori  
economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di  
partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche  
previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno ”;  
RITENUTO necessario procedere all'adozione di un apposito Regolamento d’Istituto finalizzato a  
disciplinare le modalità ed i criteri che codesta Amministrazione scolastica si obbliga ad osservare  
per l’effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  
presentate dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento diretto di  
importo inferiore a 40.000 euro;  
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante  
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica  
Amministrazione»;  
DELIBERA  
il seguente Regolamento.  
TITOLO I  
PRINCIPI  
Art. 1  
PRINCIPI GENERALI  
L’Istituzione scolastica, in attuazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ai sensi  
dell’ art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023 , affiderà i contratti pubblici agli operatori economici nei  
confronti dei quali sia stata accertata l’assenza delle cause di esclusione espressamente definite dal  
Codice e, in particolare, delle cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli  
94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 .  
Le cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative ed  
integrano di diritto i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e tutti i documenti emessi  
dall’Amministrazione scolastica nell’ambito e/o con riferimento alle procedure di affidamento di  
contratti pubblici. Pertanto, sono considerate nulle di diritto e non apposte le clausole che  
prevedono cause ulteriori di esclusione ovvero quelle che dispongono deroghe alla disciplina di cui  
agli articoli 94 e 9 5 del D.Lgs. n. 36/2023 .  
Fermi i necessari requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94 e 95 , nonché l’abilitazione  
professionale necessaria per l’esercizio di particolari attività, la Stazione appaltante può introdurre  
dei requisiti di ordine speciale, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all’  
art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 , attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenuto conto  
dell’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia  
compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala  
funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle  
micro, piccole e medie imprese.  
Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e, ove richiesti dalla Stazione  
appaltante, dall’art. art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di un operatore  
economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione.  
Art. 2  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
Il presente Regolamento è stato adottato ai sensi e per gli effetti degli dall’ art. 52, comma 1, del  
Decreto Legislativo n. 36/2023 e reca la disciplina delle modalità e dei criteri che  
l’Amministrazione scolastica osserverà per lo svolgimento dei controlli a campione mediante  
sorteggio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dall’operatore economico ai  
sensi degli artt. 94 9 5 e, ove previsto, ai sensi dall’ art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 , relativamente  
alle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00  
euro.  
I controlli sono finalizzati a garantire la massima trasparenza, neutralità, efficacia, protezione dei  
dati personali e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali  
condotte anomale o abusive in relazione alle procedure di affidamento di cui al richiamato art. 50,  
comma 1, lettera a) e b) , del D.Lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a 40.000,00 euro, che saranno  
autorizzate da codesta Amministrazione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore del  
presente Regolamento e sino al termine di efficacia delle sue disposizioni (art. 11).  
TITOLO II  
VERIFICHE A CAMPIONE MEDIANTE SORTEGGIO  
Art. 3  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO  
Ai sensi dell’art. 52 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all’ articolo  
50, comma 1, lettere a) e b) , D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori  
economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla  
Stazione appaltante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà emesse nell’osservanza di  
quanto disposto agli artt. 45 e 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “ Testo unico delle  
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”.  
Con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà gli operatori economici dichiarano, sotto la  
propria personale responsabilità, gli stati, i fatti e le qualità richiesti dalla Stazione appaltante ai fini  
della partecipazione alla procedura di affidamento di cui trattasi. Gli stati, i fatti e le qualità oggetto  
delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dagli operatori economici sono  
documentabili e certificabili dalla Pubblica Amministrazione e sostituiscono in tutto e per tutto i  
certificati.  
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere rilasciate da ciascun operatore  
economico  
utilizzando  
la  
modulistica  
all’uopo  
trasmessa  
e/o  
messa  
a
disposizione  
dall’Amministrazione scolastica. Le dichiarazioni dovranno essere debitamente datate, sottoscritte  
e, se nel caso, compilate da ciascun operatore economico con i dati e le informazioni richieste dalla  
Stazione appaltante. Le dichiarazioni, inoltre, dovranno essere trasmesse a cura di ciascun operatore  
economico secondo le modalità ed i termini espressamente indicati dalla Stazione appaltante.  
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse alla Stazione appaltante da ciascun  
operatore economico non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate, indeterminate o  
modificate, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.  
L’Amministrazione scolastica, in qualità di Stazione appaltante, si impegna a predisporre la  
modulistica di cui al comma 3 della presente disposizione, nell’osservanza di quanto previsto dalle  
vigenti disposizioni normative e, in particolare, delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
inserendo:  
1. le specifiche formule previste per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di  
notorietà;  
2. il richiamo alle sanzioni di cui all’art. 75 D.P.R 445/2000;  
3. il richiamo alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 D.P.R. 445/2000, nel caso di  
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al  
vero.  
La Stazione appaltante si impegna:  
1. a richiedere mediante autodichiarazione soltanto le informazioni ed i dati relativi a stati, fatti  
e qualità dell’operatore economico interessato che siano strettamente necessari per il  
perseguimento delle specifiche finalità per le quali vengono acquisite, nell’osservanza di  
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 36/2023;  
2. ai sensi di quanto disposto all’art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ad acquisire d'ufficio  
le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 presentate  
dagli operatori economici interessati, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso  
delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, se necessario, da parte dell’interessato,  
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.  
Art. 4  
MODALITÀ DI CONTROLLI A CAMPIONE  
Ferma la facoltà dell’Amministrazione scolastica di procedere alla verifica sistematica sul possesso  
dei requisiti di partecipazione nei confronti di tutti gli operatori economici affidatari nell’ambito  
delle procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 36/2023 di importo  
inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art.52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante potrà  
procedere ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori  
economici affidatari nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b),  
D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro mediante estrazione di un campione casuale  
individuato con le modalità e i criteri indicati nel successivo art.5 del presente regolamento.  
Art. 5  
MODALITÀ DI SORTEGGIO DEL CAMPIONE  
Per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 operati dalla Stazione  
appaltante in vigenza del presente regolamento, le autodichiarazioni da sottoporre a  
controllo saranno selezionate prendendo a riferimento il codice alfanumerico univoco di  
identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. “CIG”, rilasciato in  
maniera automatica dalla piattaforma di approvvigionamento digitale in fase di acquisizione  
del CIG.  
Andranno a costituire il campione casuale che sarà sottoposto a verifica tutte le procedure il  
cui codice CIG presenta quale ultimo carattere numerico i numeri 0 e 1. (nb. annualmente  
l’Istituto dovrà aggiornare il regolamento inserendo il numero finale prescelto per  
selezionare le procedure da verificare, si possono selezionare i numeri da 0 a 9).  
Qualora il CIG assegnato alla procedura termini con il numero di riferimento sarà  
automaticamente selezionato e per la procedura in questione la Stazione appaltante  
procederà ad effettuare la verifica dei requisiti dell’operatore affidatario.  
Art. 6  
UFFICIO RESPONSABILE PER I CONTROLLI  
1. Ai sensi del disposto all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto responsabile  
dell’effettuazione delle operazioni di controllo è individuato nel Dirigente scolastico, in  
qualità di Responsabile unico del Progetto (RUP), o, se diverso, nel soggetto nominato  
Responsabile Unico del Progetto (RUP) nell’ambito della specifica procedura di  
affidamento diretto di cui trattasi.  
2. Al soggetto responsabile delle operazioni di controllo competono tutte le attività di verifica  
della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici affidatari. Allo  
stesso soggetto responsabile del controllo competono, altresì, le funzioni di coordinamento e  
verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di controllo e le  
decisioni conseguenti alle verifiche effettuate, nonché l’esecuzione di tutti gli adempimenti  
funzionali al regolare svolgimento delle operazioni di controllo.  
3. Nello svolgimento delle attività di controllo, il soggetto responsabile assicurerà l’utilizzo di  
mezzi idonei per verificare la certezza e l’affidabilità della fonte di provenienza delle  
dichiarazioni, oltre alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui dovessero venire in  
possesso o a conoscenza durante lo svolgimento di tali attività.  
4. In particolare, il soggetto responsabile delle operazioni di controllo potrà richiedere alle  
Amministrazioni competenti, centrali o periferiche, le informazioni, i documenti e/o i dati  
necessari per l’espletamento dei controlli, e potrà raccogliere tutte le informazioni ritenute  
necessarie anche attraverso l’utilizzo di banche dati, strumenti informatici e telematici,  
laddove disponibili, al fine di garantire la tempestività ed efficienza delle operazioni di  
controllo, assicurando in ogni caso la riservatezza dei dati personali dei soggetti interessati,  
ferma l’osservanza di quanto disposto all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.  
5. In ordine alle modalità di svolgimento delle verifiche, per quanto non espressamente  
disposto nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento acquisti  
dell’Istituto scolastico.  
Art. 7  
CONTROLLI MEDIANTE SORTEGGIO POST AFFIDAMENTO  
1. Le autodichiarazioni da sottoporre a controllo, individuate dalla Stazione appaltante con le  
modalità di cui al precedente art.5 saranno verificate dalla Stazione appaltante entro e non  
oltre 15 giorni la data di affidamento, salvo che norme speciali di legge non dispongano  
termini diversi. E’ riconosciuto comunque alla Stazione appaltante il diritto di prevedere  
termini diversi rispetto a quello di cui innanzi; in tal caso, la deroga dovrà essere  
espressamente prevista dalla Stazione appaltante nei documenti della procedura di  
affidamento di cui trattasi.  
2. I controlli saranno effettuati mediante verifica della rispondenza a verità di quanto dichiarato  
dall’operatore economico affidatario, nonché mediante verifica della conformità, ideologica  
e materiale, della copia documentale da quest’ultimo eventualmente prodotta rispetto alla  
documentazione originale acquisita dalla Stazione appaltante.  
Art. 8  
CAMPIONE CASUALE ANNUALE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO  
1. I controlli annuali sulle autodichiarazioni prodotte dagli operatori economici affidatari  
saranno effettuati su un campione casuale che rappresenti almeno il 20% (venti percento)  
degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro  
autorizzati dall’Amministrazione scolastica durante l’anno amministrativo.  
2. Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del precedente comma 3 sia inferiore  
al 20% (venti percento) degli affidamenti diretti autorizzati dall’Amministrazione  
scolastica durante l’anno amministrativo, l’Amministrazione scolastica, in aggiunta alle  
procedure già incluse nel campione casuale, procederà a sorteggiare ulteriori procedure il  
cui codice CIG termina con il numero 0, sino al raggiungimento della soglia del 20 (venti  
percento) degli affidamenti diretti autorizzati dall’Amministrazione scolastica durante  
l’anno amministrativo e procederà alle verifiche con le modalità sopra indicate.  
Art. 9  
ESITO DEI CONTROLLI  
1. Le operazioni di controllo si intenderanno concluse non appena sia stata acquisita la totalità  
dei riscontri sui dati e le informazioni da verificare.  
2. Qualora nel corso delle operazioni di controllo venga accertata la rispondenza a verità di  
quanto dichiarato dall’operatore economico interessato, nonché la conformità, ideologica e  
materiale, della copia documentale da questi prodotta rispetto alla documentazione originale  
acquisita d’ufficio e/o richiesta all’interessato dalla Stazione appaltante, il controllo si  
intenderà concluso con esito positivo.  
3. Ai sensi dell’art.52, comma 2, D.lgs.36/2023 qualora in conseguenza della verifica non sia  
confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati dall’operatore economico l’Istituto  
Scolastico procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia  
definitiva, alla comunicazione all’ANAC, alla sospensione dell’operatore economico dalla  
partecipazione alle procedure di affidamento.  
Art. 10  
DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive  
disposizioni normative nella specifica materia.  
Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento acquisiti  
dell’Istituto scolastico. Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si fa  
riferimento alle norme di legge in materia di certificazioni e autocertificazioni, con particolare  
riferimento al D.P.R. n. 445/2000, alla Direttiva 14/2011 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.  
36/2023.  
Art. 11  
ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO  
Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data della sua  
pubblicazione e cesserà la propria efficacia decorso un anno solare dalla data della sua  
pubblicazione.  
Art. 12  
PUBBLICITÀ  
Il presente Regolamento è pubblicato nelle sezioni Albo online e Amministrazione trasparente, e