ACQUISIZIONE CONSENSO
I genitori dell'allunno/a ESPRIMONO IL CONSENSO alla comunicazione a privati e/o enti pubblici economici, anche per via telematica, dei propri dati personali / dei dati personali relativi al proprio figlio diversi da quelli sensibili o giudiziari (il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo), pertinenti in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. La comunicazione dei dati potrà avvenire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):- a compagnie di assicurazione con cui la scuola abbia stipulato eventuali polizze;- ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o enti gestori degli accéssi ai musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione;- a compagnie teatrali o enti accreditati per lo svolgimento di spettacoli e/o attività integrative che coinvolgano gli alunni e/o il personale della scuola.Tali dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente in relazionealle predette finalità.
Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.Art. 316 co. 1Responsabilità genitoriale.Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazionidel figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.Art. 337- ter co. 3Provvedimenti riguardo ai figli.La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e allascelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In casodi disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino laresponsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine dellamodifica delle modalità di affidamento.Art. 337-quater co. 3Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deveattenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi igenitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che sianostate assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, salvo che non sia diversamente stabilito.