L'iscrizione di ciascun bambino per l'anno scolastico 2025/26 potrà essere effettuata da uno dei genitori alternativamente:
Allegare:
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto, che sarà titolare del trattamento di Vostri dati personali acquisiti all'atto della compilazione della presente domanda di iscrizione on-line, come disposto dall’art. 13 del ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, provvede preventivamente a informarVi sui punti dettagliatamente descritti nell'Informativa sul Trattamento dei dati personali ALUNNI e LORO FAMIGLIARI disponibile al seguente link:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/13786/documento/REIC84300X
Si esplicita quindi la seguente INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.Art. 316 co. 1Responsabilità genitoriale.Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazionidel figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.Art. 337- ter co. 3Provvedimenti riguardo ai figli.La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e allascelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In casodi disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.Art. 337-quater co. 3Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deveattenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi igenitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Si chiede alla S.V. di
selezionando nella riga seguente la casella di controllo a sinistra della parola "Acconsento"