Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO - BGIC86900V

Whistleblower

Whistleblowing

Indicazioni operative

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele a garanzia della sua riservatezza, avendo altresì cura di proteggere il medesimo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, perpetrate a causa della segnalazione stessa.

Rispetto ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni o attività presso le istituzioni scolastiche, la Delibera n. 416/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di fatti che costituiscono illeciti di interesse generale per l’amministrazione scolastica.

Il decreto legislativo n. 24/2023 costituisce la più recente fonte normativa in materia, attuando nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 1937/2019, che sostituisce le disposizioni già previste dalla legge n. 179/2017 e dalla L. 190/2012 per il settore pubblico.  Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

A tal fine, l’USR per la Lombardia si è dotato di apposita applicazione informatica, che garantisce la tutela della riservatezza dell’ identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica.

È possibile accedere all’applicazione al seguente link:  Whistleblowing

Informativa Privacy (pdf, 192 KB)

Whistleblower

Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower (“informatore” tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 - Normattiva

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • Dipendenti pubblici
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?

  • Quando il rapporto giuridico è in corso
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  • Durante il periodo di prova
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Quali sono i canali di segnalazione?

Canale interno: I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nell’ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è ANAC Whistleblowing

  • Divulgazione pubblica
  • Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Aggiornato il 29/11/2023