Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 IMOLA (BO) - BOIC88500P

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

L’art 26 del D. Lgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati secondo le  modalità specificate nei seguenti commi. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12  della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi  per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi  economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi  ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed  enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a  mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o  giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati 
consolidati di gruppo.


3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei  provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille  euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata 
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista  concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno  da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.


4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di  cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

La scrivente amministrazione  non ha prodotto  atti di concessione di sovvenzioni,  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati  di importo superiore ad € 1.000,00.

Aggiornato il 28/05/2024