ALBO SINDACALE
Le organizzazioni sindacali godono di un diritto di affissione sancito principalmente dall’art. 25 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale prevede che: “Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.”
Con riferimento all’ambito del lavoro pubblico, l’art. 3 del CCNQ 7 agosto 1998 stabilisce che i soggetti sindacali “hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.”
Pertanto, uno degli “appositi spazi” che il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere in utilizzo ai sindacati è questa come “Bacheca sindacale” o "ALbo Sindacale".
Su questa bacheca, che ai sensi dell'art. 3 del vigente Contratto integrativo d'Istituto è interna, si affigge tutto il materiale che le OO.SS. chiedono di rendere noto ai lavoratori e alle lavoratrici dell'IIS Keynes di Castel Maggiore.