Nuvola
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO - BSIC89500X

Dotazione organica

Articolo 15 , comma 1,2,5 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Questa sezione NON deve essere compilata dall'Istituzione scolastica in base all'Allegato 2 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti applicabili alle istituzioni scolastiche" stabilito dalla Determinazione ANAC n. 430 del 13 aprile 2016

Aggiornato il 27/11/2023

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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO18-04-2019REGISTRO PROTOCOLLO
SCUOLA PRIMARIA - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE INTERNE D'ISTITUTO18-04-2019REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE ORGANICO DI DIRITTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2018/201905-07-2018REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE ORGANICO DI DIRITTO PERSONALE ATA - A.S. 2018/201905-07-2018REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SOPRANNUMERARI - ORGANICO DI DIRITTO A. S. 2018/201922-06-2018REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PERDENTI POSTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/1904-06-2018REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE ORGANICO PERSONALE DOCENTE INFANZIA-PRIMARIA AS 2018-1923-05-2018REGISTRO PROTOCOLLO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PERDENTI POSTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/1911-05-2018REGISTRO PROTOCOLLO
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