AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Tipologie di procedimento
Dlgs 33/2013 - Articolo 35, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Informazioni generali sui procedimenti amministrativi dell'Istituto (art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013) — a integrazione della tabella delle tipologie di procedimento pubblicata in questa sezione.
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (lett. c): per i procedimenti di competenza dell'istituzione scolastica l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale coincide con l'ufficio responsabile dell'istruttoria (Uffici di segreteria – Dirigente scolastico). Recapiti: tel. 0984 992887 – csic8av00x@istruzione.it – PEC csic8av00x@pec.istruzione.it.
Termini di conclusione (lett. f): salvo diverso termine indicato nella tabella dei procedimenti o fissato da specifiche disposizioni, i procedimenti si concludono entro 30 giorni dall'avvio o dalla presentazione dell'istanza (art. 2, c. 2, legge 241/1990).
Silenzio-assenso e dichiarazioni sostitutive (lett. g): i casi in cui il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione (art. 20 legge 241/1990) sono indicati nella tabella dei procedimenti. Le autocertificazioni sono disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modulistica nella sottosezione dedicata).
Strumenti di tutela (lett. h): avverso il provvedimento finale, ovvero in caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, l'interessato può attivare il potere sostitutivo di cui alla lett. m); proporre ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni (anche avverso il silenzio, artt. 31 e 117 c.p.a.) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; restano fermi gli eventuali rimedi amministrativi previsti da disposizioni speciali.
Servizi online (lett. i): pagamenti tramite Pago In Rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete); iscrizioni tramite Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it); registro elettronico Nuvola per le comunicazioni scuola-famiglia.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia (lett. m) – decreto prot. n. 5489 del 15/06/2026, pubblicato in questa sezione: per i procedimenti il cui responsabile è soggetto diverso dal Dirigente scolastico: Dirigente scolastico prof. Antonio Rita Smaldone – tel. 0984 992887 – csic8av00x@istruzione.it – PEC csic8av00x@pec.istruzione.it; per i procedimenti il cui responsabile è il Dirigente scolastico: DSGA dott.ssa Rosa Mannarino – tel. 0984 992887 – csic8av00x@istruzione.it. Il potere si attiva con istanza scritta ai recapiti indicati; il titolare conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario (art. 2, c. 9-ter, legge 241/1990). Per l'accesso civico semplice e generalizzato il titolare del potere sostitutivo è individuato presso l'USR Calabria (Delibera ANAC 430/2016).