AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Accesso civico
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ETTORE MAJORANA" VIA XXV APRILE snc 88024 GIRIFALCO (CZ) E-mail: czis00200t@istruzione.it E-Mail-PEC: czis00200t@pec.istruzione.it
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Differenza tra accesso civico (art 5 d. Lgs n 33/2013) e diritto di accesso (Legge 241/1990)
Si tratta di due istituti diversi.
L’accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013, tutti documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.