Nuvola
I.I.S. "Rita Levi Montalcini" Argenta e Portomaggiore

Nella sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, D.Lgs. 18 maggio 2015 n.102, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e, ove applicabile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Accesso civico

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Dirigente Scolastico Dott. Diego Nicola Pelliccia.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Direttore generale dell'USR.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento:

La richiesta può essere inviata tramite:

Il Procedimento
L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare  richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Registro degli accessi
Vengono pubblicati in questa sezione, con obbligo semestrale, l'elenco delle richieste di accesso (civico semplice e generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

 

 

 

 

Aggiornato il 09/10/2023

2 risultati
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Modelli accesso civico21-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
REGISTRO DEGLI ACCESSI21-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
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