AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Dlgs 33/2013 - Articolo 29, comma 2 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
L'istituzione scolastica non è tenuta alla redazione e pubblicazione del "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" (previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e dall'art. 19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91).
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Riferimento Contabile: Le istituzioni scolastiche adottano un sistema di contabilità finanziaria basato sul Programma Annuale e sul Conto Consuntivo, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).
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Non Assimilabilità: Tale struttura contabile non è assimilabile al "Bilancio finanziario armonizzato" o ai documenti di programmazione economico-finanziaria previsti per gli Enti che rientrano nell'ambito di applicazione completo del D.Lgs. 91/2011.
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Conseguenza: Non adottando il bilancio a cui l'articolo 29 del D.Lgs. 33/2013 fa riferimento per l'indicatore, l'obbligo di pubblicazione della relativa documentazione non è applicabile a questa Istituzione Scolastica.