ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO CESARE" - FOIC81600G

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità

Cosa è il whistleblowing?
È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione e disciplina la protezione delle persone che
segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione
europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità
dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza in un
contesto lavorativo. Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data
attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing").
Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha abrogato e
modificato la normativa previgente, disciplinando con un unico
provvedimento il regime di protezione dei soggetti che segnalano
condotte illecite in violazione di disposizioni europee e nazionali.
 
Come si applica al contesto scolastico?
Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico
regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le
istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che
configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
 
Come funziona?
Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti
che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in
relazione dello svolgimento della propria attività lavorativa possono
inviare la segnalazione all’ufficio scolastico regionale attraverso il
canale interno da esso definito.
 
Canale di segnalazione interno?
L’Ufficio Scolastico Regionale ha definito il seguente canale di segnalazione
https://www.istruzioneer.gov.it/amm-trasparente/segnalazione-illeciti-whistleblowing/
 
Altri canali di segnalazione
La normativa prevede che per le segnalazioni di whistleblowing si
debba utilizzare prioritariamente il canale interno definito al punto
precedente. Altri canali di segnalazione possibili sono:
-Canale Esterno (ANAC)
-Divulgazioni pubbliche
-Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
 
Garanzie di riservatezza
  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La disciplina del whistleblowing non si applica:
alle segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di
impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate e nelle altre ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 10 marzo 2023, n. 24