AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Articolo 15 , comma 1,2,5 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Non sono da segnalare assunzioni di altre cariche e relativi compensi.
- Non vi sono dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di anministratore o di sindaco di società.
- In merito alla dichiarazione dei redditi e all'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, si rileva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 del 23 febbraio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che estenda a tutti i dirigenti pubblici l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, previsto per i titolari di incarichi politici. In particolare, la sentenza ha stabilito che l'obbligo di pubblicazione si applica solo ai dirigenti generali (cioè a capo di uffici articolati), ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- La dotazione organica dei dirigenti scolastici per ciascun Ufficio Scolastico Regionale è determinata annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il decreto ministeriale adottato viene trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio ai fini della registrazione.