AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Accesso civico:
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dal nostro Istituto, è disponibile il modulo ACS formato doc
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
- Per la richiesta è disponibile il modulo ACG formato doc
Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione
Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 190/2012 - Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990 - Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012 - Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento, oltre ad un riferimento al quale il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Per alcuni enti è previsto anche il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento.