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Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dlgs 33/2013 - Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Di seguito il link a Scuola in Chiaro dove è possibile visualizzare L’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI per ogni trimestre di esercizio e per anno solare.
Indice di tempestività dei pagamenti – Scuola in Chiaro
Il segno meno indica che le fatture sono state pagate prima della scadenza Art. 33 del decreto legislativo 33/2013 L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 afferma: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di bene, servizi e forniture, denominato: indicatore di tempestività di pagamento.” Il DPCM 22/9/2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014 stabilisce all’art. 9 commi da 3 a 5 le modalità di calcolo dell’indicatore.
In particolare:
- c.3 L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi nel periodo di riferimento.
- c.4 Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per: 1. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; 2. “giorni effettivi”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi; 3. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria; 4. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192; 5. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento
- c.5 Sono esclusi nel periodo di calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. La pubblicazione dell’indicatore avviene ai sensi dell’art. 10 c.1 e c. 3 del DPCM 22/9/2014