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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO - LCIC822006

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MOLTENO

Piazza don Biffi, 1 – 23847  Molteno  ( LC)

Tel.  031  850358 –  fax. 031 870105

e-mail uffici: lcic822006@istruzione.it – lcic822006@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • Vista la Delibera Anac n.141 del 21/02/2018;
  • Vista la nota Miur prot.n.5190 del 19/03/2018;

ATTESTA

La regolare pubblicazione, l’aggiornamento e la completezza dei dati della sezione Amministrazione Trasparente dell’I.C. MOLTENO.

                                                                                  f.to il Dirigente Scolastico

                                                                                      Dott. Marco Magni





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Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza, che è il dirigente scolastico.

  • Responsabile della trasparenza I.C.Molteno: dott. Marco Magni
    • recapito telefonico: +39 031 850358
    • PEO lcic822006@istruzione.it
    • PEC lcic822006@pec.istruzione.it

Istanza di Accesso civico

L‘art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33  prevede:

  1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’Accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l’Istanza di Accesso civico

  1. Scaricare l’apposito modulo in calce: istanza-accesso-civico.doc:
    • compilare e inviare in allegato, via mail, all’indirizzo lcic822006@istruzione.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
    • di persona, presentando alla segreteria dell’IC di Molteno p.zza Don Biffi n.1 23847-MOLTENO (LC), il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

  • Dirigente dell’ambito territoriale di Lecco –   Dott. Luca Volonté 
    • recapito telefonico: +39 02 574 627 277
    • E-Mail luca.volonte@istruzione.it

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.
 
2 risultati
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Registro accesso agli atti08-09-2023ALBO PRETORIO
Accesso civico10-02-2021ALBO PRETORIO
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