AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Informazioni ambientali
L’articolo 40 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce che le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.
L’Istituzione scolastica non ha informazioni ambientali da rendere pubbliche.