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Accesso civico

Accesso Civico

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare  (art.5, c. 1).

L’Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e  documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).

Il diritto di accesso civico è disciplinato:

– dal Capo I-bis (artt. 5, 5-bis, 5-ter) del d.lgs. n. 33/2013
– dalle Linee Guida emanate dall’ANAC in data 28/12/2016
– dalla Circ. n.2 del 01/09/17 del Dip. Funzione Pubblica.

ACCESSO CIVICO

 

 

 

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REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI E MODULISTICA19-06-2023REGISTRO PROTOCOLLO
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