Nuvola
"Scuola Media Statale per ciechi Vivaio" - MIMM11300B

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Atti di concessione

Dlgs 33/2013 - Articolo 26, comma 2 - Art. 27 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Il comma 2 dell'art. 26 stabilisce che la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici ( e dei relativi beneficiari) NON deve avvenire se il beneficio ha un valore economico inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Il comma 4 dispone invece che, a tutela della privacy degli interessati, "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualore da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati".

Non sono concessi, allo stato attuale, benefici soggetti a pubblicazione.