AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SI AVVISA CHE I DATI PERSONALI PUBBLICATI IN QUESTA SEZIONE SONO RIUTILIZZABILI SOLO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUL RIUSO DEI DATI PUBBLICI, IN TERMINI COMPATIBILI CON GLI SCOPI PER I QUALI SONO STATI RACCOLTI E REGISTRATI, E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolazione degli uffici
Art. 13 c. 1 lett. b,c - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.