AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SI AVVISA CHE I DATI PERSONALI PUBBLICATI IN QUESTA SEZIONE SONO RIUTILIZZABILI SOLO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUL RIUSO DEI DATI PUBBLICI, IN TERMINI COMPATIBILI CON GLI SCOPI PER I QUALI SONO STATI RACCOLTI E REGISTRATI, E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti
- Attestazioni OIV o struttura analoga
Dlgs 33/2013 - Articolo 31, comma 1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.