Nuvola
IC FIORANO MODENESE 1^ - MOIC832004

Accesso civico

ll processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ed occorre consenta l’identificazione dei dati, documenti o informazioni oggetto della richiesta per mancata pubblicazione obbligatoria. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione della istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni può essere presentata alternativamente :

  1. compilando il form al seguente link  (allegando documento di identità in corso di validità): RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
  2. compilando il modulo scaricabile QUI ed inviandolo (allegando documento di identità in corso di validità) alternativamente a: 
    • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ – Via Machiavelli, 12 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
    • posta elettronica ordinaria – peo (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo e-mail: moic832004@istruzione.it
    • posta elettronica certificata – pec (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo moic832004@pec.istruzione.it

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Disciplinato dall’art. 22, della Legge n. 241/1990, esercitabile da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La richiesta deve essere regolarmente motivata, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.

I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza (inclusi i tempi di accertamento, a cura dell’ufficio competente, di assenze di controinteressati e di dubbi sulla legittimità del richiedente).

Notifica ai controinteressati

Nel caso in cui l’Ufficio individui soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. c) legge n. 241 del 1990, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, della richiesta di accesso.

Entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le Istituzioni scolastiche statali ne abbiano omesso la pubblicazione.

L’accesso civico concerne i dati, i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna, qualora le medesime ne abbiano omesso la pubblicazione.

Il procedimento

Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene i dati, documenti o informazioni, ricevuta l’istanza di accesso civico semplice e verificatane la fondatezza, entro 30 giorni dal ricevimento, curerà in alternativa fra loro:

  • la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni richieste nel sito web dell’Istituzione scolastica, oltre alla contestuale trasmissione dei medesimi al richiedente;
  • la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).

La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:

  1. posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna – Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
  2. posta elettronica ordinaria – peo all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
  3. posta elettronica certificata – pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).

Tutela

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^

L’ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” – C.D. FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e con l’obiettivo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati, documenti o informazioni detenuti dalle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Detto diritto può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo Decreto Legislativo.

Il procedimento

Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene dati, documenti o informazioni oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6, art. 5, del DecretoLegislativo n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico generalizzato. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso. Decorso tale termine il Dirigente della Istituzione scolastica provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).Laddove sia stata presentata opposizione da eventuale controinteressato e il Dirigente l’Istituzione scolastica decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato. In tale caso i documenti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione di tale ultima comunicazione da parte del controinteressato.

Riesame

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).

La richiesta di riesame (unendo documento di identità in corso di validità) può essere presentata alternativamente tramite:

  1. posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna – Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
  2. posta elettronica ordinaria – peo all’indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
  3. posta elettronica certificata – pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.

Il Direttore Generale decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell’accesso civico generalizzato

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n 104.

Il Responsabile

Il Responsabile dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^.

 

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