ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 - PGIC833006

Atti di concessione

D. Lgs. n. 33/2013 - Articolo 26, comma 2 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati . Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 

Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

L'Istituto Scolastico nel corso degli anni solari 2020/2021/2022/2023/2024 non ha erogato alcuna forma di sovvenzione, contributo, sussidio e attribuito in alcuna forma vantaggi economici a persone fisiche o ad altri enti pubblici e privati, che necessita di essere pubblicata in AT ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. In quanto l'obbligo di pubblicazione non sussiste per i benefici concessi al medesimo beneficiario per valore inferiore a mille euro nel corso dello stesso anno solare e ai fini del rispetto del riserbo sulla situazione di disagio economico-sociale degli eventuali interessati (Art. 26 comma 2 e comma 4 del D. Lgs. 33/2013).

Aggiornato il 15/10/2024