AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Accesso civico
ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.” (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO
La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Dirigente Scolastico.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii.
IL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all’ufficio competente per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente Scolastico, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.istitutocomprensivoperugia2.edu.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m.
L’Ufficio di segreteria raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono all’Istituto, le assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e trasmette le risposte ai richiedenti.
In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
recapito telefonico: +39 0755724612
Email: pgic862006 @istruzione.it
Pec: pgic862006 @pec.istruzione.it
Regolamento di istituto per l'accesso agli atti amministrativi
Registro degli accessi:
Anno scolastico | N. progr. (per a.s.) | Oggetto della richiesta | Data della richiesta | Data della decisione | Esito della richiesta |
2019/20 | |||||
2020/21 | |||||
2021/22 | 1 | Graduatoria di un progetto | 10.06.2022 | 27.06.2022 | accolto |
2022/23 | 1 | Accesso civico generalizzato | 20.09.2022 | 17.10.2022 | diniego |
2022/23 | 2 | Accesso ex L. 241/90 | 05.02.2023 | 06.03.2023 | diniego |
2022/23 | 3 | Accesso civico generalizzato | 07.06.2023 | 04.07.2023 | diniego |
2022/23 | 4 | Accesso ex L. 241/90 | 01.08.2023 | 11.08.2023 | accolto |
2023/24 | 1 | Accesso ex L. 241/90 | 09.11.2023 | 24.11.2023 | accolto |
2023/24 | 2 | Accesso civico generalizzato | 13.02.2024 | 11.03.2024 | diniego |
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Nell’anno scolastico 2019/20 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.
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Nell’anno scolastico 2020/21 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e generalizzato.