AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Oneri informativi per cittadini e imprese
Articolo 34, comma 1 e 2 -
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
Norma di riferimento Dlgs 33/2013
Art. 12 , c. 1-bis, Dlgs 33/2013 – Scadenzario obblighi amministrativi - Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 .
Non di pertinenza dell’Istituzione scolastica
Art. 34 - Dlgs 33/2013 – Oneri informativi per cittadini e imprese - Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti.
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016.
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