ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" - RMIC8GD00D

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Accesso civico

ll processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

  • Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
  • Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
  • Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Disciplinato dall’art. 22, della Legge n. 241/1990, esercitabile da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

La richiesta deve essere regolarmente motivata, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.

L’istanza va presentata al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni può essere presentata compilando il modulo scaricabile QUI ed inviandolo (allegando documento di identità in corso di validità) alternativamente a: 

    • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo A. Manzoni – Via Lusitania, 16 – ROMA
    • posta elettronica ordinaria – peo (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo e-mail: rmic8gd00d@istruzione.it
    • posta elettronica certificata – pec (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo rmic8gd00d@pec.istruzione.it

I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza (inclusi i tempi di accertamento, a cura dell’ufficio competente, di assenze di controinteressati e di dubbi sulla legittimità del richiedente).

Notifica ai controinteressati

Nel caso in cui l’Ufficio individui soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. c) legge n. 241 del 1990, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, della richiesta di accesso.

Entro 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le Istituzioni scolastiche statali ne abbiano omesso la pubblicazione.

L’accesso civico concerne i dati, i documenti, le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali , qualora le medesime ne abbiano omesso la pubblicazione.

L’istanza va presentata al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni può essere presentata compilando il modulo scaricabile QUI ed inviandolo (allegando documento di identità in corso di validità) alternativamente a: 

    • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Comprensivo A. Manzoni – Via Lusitania, 16 – ROMA
    • posta elettronica ordinaria – peo (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo e-mail: rmic8gd00d@istruzione.it
    • posta elettronica certificata – pec (allegando documento di identità in corso di validità) all’indirizzo rmic8gd00d@pec.istruzione.it

Il procedimento

Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene i dati, documenti o informazioni, ricevuta l’istanza di accesso civico semplice e verificatane la fondatezza, entro 30 giorni dal ricevimento, curerà in alternativa fra loro:

  • la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni richieste nel sito web dell’Istituzione scolastica, oltre alla contestuale trasmissione dei medesimi al richiedente;
  • la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Tutela

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni

L’ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” – C.D. FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e con l’obiettivo di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati, documenti o informazioni detenuti dalle Istituzioni scolastiche statali del Lazio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Detto diritto può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo Decreto Legislativo.

Il procedimento

Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene dati, documenti o informazioni oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6, art. 5, del Decreto Legislativo n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico generalizzato. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso. Decorso tale termine il Dirigente della Istituzione scolastica provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).Laddove sia stata presentata opposizione da eventuale controinteressato e il Dirigente l’Istituzione scolastica decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato. In tale caso i documenti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione di tale ultima comunicazione da parte del controinteressato.

Tutela dell’accesso civico generalizzato

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n 104.

Il Responsabile

Il Responsabile dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 è il dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo

Aggiornato il 10/07/2026

4 risultati
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro
Modello richiesta accesso civico atti amministrativi 27-12-2024 REGISTRO PROTOCOLLO
Registro accessi 26-02-2024 REGISTRO PROTOCOLLO
Registro accessi. 29-12-2022 REGISTRO PROTOCOLLO
Modello richiesta accesso civico 15-11-2022 REGISTRO PROTOCOLLO
Azioni Visualizza Oggetto Data pubblicazione su bacheca Registro