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Bilancio preventivo e consuntivo
Dlgs 33/2013 - Articolo 29, comma 1 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Dlgs 33/2013 - Articolo 29, comma 1 bis - Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Art. 5, comma 1, DPCM 26 aprile 2011 - I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilita' e di ergonomicita' tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.
DPCM 29 aprile 2016 - Sono adottati gli aggiornamenti degli schemi tipo che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti regioniali in contabilita' finanziaria e gli enti locali in contabilita' finanziaria, utilizzano, a decorrere dall'esercizio 2016, per la pubblicazione sui propri siti Internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, contenuti negli allegati 1 e 2 del presente decreto che sostituiscono gli allegati 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.