DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione
del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e'
altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.