Contrattazione integrativa
Articolo 21, comma 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. contrattazione integrativa.
Contratti integrativi fino all'.a.s 2015/2016
Per quanto previsto dall’art. 9 bis del d. lgs. 33/2013 e dall’art. 42 comma 2 del d. lgs. 97/2016, a partire dal 23 giugno 2017, le amministrazioni pubbliche possono adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustrativa e tecnica, mediante l’invio all’Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata, dei suddetti documenti, nonché mediante l’indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi Aran-Cnel.
Banca Dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubblicheContratti integrativi fino all'.a.s 2015/2016