Nuvola
Liceo scientifico statale - TVPS01000X

Con il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80) tutte le pubbliche amministrazioni dal 20 aprile 2013 devono rendere ancora più trasparente la loro attività; la  trasparenza  e’  intesa  come  accessibilita’  totale  delle informazioni  concernenti  l’organizzazione   e   l’attivita’   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In questa sezione è possibile trovare i link a tutte le attività per le quali il liceo Leonardo da Vinci deve dare tempestiva pubblicazione attraverso il costante aggiornamento del suo sito e la regolare archiviazione delle informazioni per ottemperare alle sopra citate disposizioni normative.

URL di rinvio al PTPC delle istituzioni scolastiche adottato dal Direttore Generale dell'USR del Veneto e pubblicato sul sito dello stesso USR (triennio 2022-25): https://istruzioneveneto.gov.it/amm-trasparente/ptpct-per-le-istituzioni-scolastiche-del-veneto-per-il-periodo-2023-2025/  

Dirigenti cessati

Art 14, c. 1, 1bis e 2 d.lgs n 33/2013   1) Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se  non di carattere elettivo, di livello  statale  regionale  e  locale,  lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i  seguenti  documenti ed informazioni:    a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;    b) il curriculum;    c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;    d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;    e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;    f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.    1-bis) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  di  cui  al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione,  di direzione  o  di  governo  comunque  denominati,  salvo   che   siano attribuiti  a  titolo  gratuito,  e  per  i  titolari  di   incarichi dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza procedure pubbliche di selezione.  2) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal  conferimento dell'incarico e per  i  tre  anni  successivi  dalla  cessazione  del mandato  o  dell'incarico  dei  soggetti,   salve   le   informazioni concernenti  la  situazione  patrimoniale  e,  ove   consentita,   la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla  cessazione  dell'incarico  o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.